RITARDO AEREO

I TUOI DIRITTI

Secondo il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si parla di ritardo aereo quando un volo subisce un ritardo rispetto all’orario di partenza programmato, di 3 o più ore.

A chi si applicano le tutele previste in caso di ritardo prolungato del volo?

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria. 

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo;
  • ha una prenotazione confermata;
  • si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea.

Quali sono i tuoi diritti in caso di ritardo prolungato del volo?

Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a)  di 2 o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie ed extracomunitarie pari o inferiori a 1 500 km;

b)  di 3 o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;

c)  Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Il diritto all’assistenza comporta:

• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa

•  sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea

• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

 

Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.

In alcuni casi di ritardo prolungato del volo si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria.

 

Quando si ha diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo?

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo del volo è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato.

Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi.

Per i voli in coincidenza, solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte operate dallo stesso vettore aereo e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente, la compagnia aerea deve fornire:

– assistenza;

– la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.

Cosa si intende per danni da ritardo?

Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP).

Come ottenere il rimborso?

Per ottenere un rimborso o una compensazione in caso di ritardo aereo, è consigliabile compilare il forum sottostante.